Contributo di reddito aggiuntivo,

L'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro non incide sul requisito della cessazione del rapporto di lavoro dipendente che deve sempre sussistere per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, di vecchiaia supplementare, di anzianità e anticipata. Non è necessaria, invece, la cessazione dell'attività di lavoro autonomo. Non sono rilevanti ai fini della cumulabilità della pensione: i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private; le indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace, di giudici onorari aggregati e di giudice tributario; le indennità e i gettoni di presenza di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, del Testo Unico enti locali percepiti dagli amministratori locali; tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive e, quindi, ad esempio, le indennità per i presidenti e i membri dei consigli regionali, quelle dei parlamentari nazionali ed europei.
Il datore di lavoro deve provvedere al versamento di quanto trattenuto all'ente previdenziale che eroga la pensione.
I redditi da lavoro ricollegabili ad attività svolta senza vincolo di subordinazione devono considerarsi redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali. Il pensionato, che svolge attività lavorativa autonoma all'estero, deve comunicare i redditi entro la scadenza prevista.
Se si verifica una delle predette cause di incompatibilità il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'INPS che revoca la pensione di inabilità e liquida, se ricorrono le condizioni, l'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'incompatibilità stessa. Tale disciplina non è più applicabile dal momento in cui il pensionato compie l'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, o la pensione di invalidità viene trasformata in pensione di vecchiaia a seguito di apposita domanda dell'interessato.
Contributi previdenziali dei professionisti: la deduzione
In particolare devono presentare la contributo di reddito aggiuntivo attestante i redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente e la dichiarazione "a preventivo" che consenta di effettuare provvisoriamente le trattenute delle quote di pensione non cumulabili con i redditi da lavoro autonomo sulla base della dichiarazione dei redditi che prevedono di conseguire nel corso dell'anno.
I redditi da lavoro autonomo devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali.
Il reddito d'impresa deve essere dichiarato al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento del reddito. Devono presentare la dichiarazione reddituale a consuntivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dichiarata Onde di Elliott nel trading preventivo non abbia avuto variazioni.
Devono presentare la dichiarazione reddituale a preventivo anche i pensionati per i quali la situazione reddituale dell'anno in corso non è variata rispetto a quella dichiarata a consuntivo per l'anno precedente. Sono inoltre previste sanzioni a carico del datore di lavoro e del lavoratore subordinato inadempienti contributo di reddito aggiuntivo norme sull'incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente.